L'ha stabilito il Tar Sicilia con sentenza n. 1497/2018. Chiarito anche cosa può fare chi si sente danneggiato.
Non basta che la tettoia si facilmente smontabile. Va considerato caso per caso e se la PA non fa le opportune verifiche i privati possono sollecitare i controlli.
Non basta che la tettoia si facilmente smontabile. Va considerato caso per caso e se la PA non fa le opportune verifiche i privati possono sollecitare i controlli.
L'ha stabilito il Tar Sicilia con sentenza n. 1497/2018. Chiarito anche cosa può fare chi si sente danneggiato.

Per poter realizzare una tettoia non basta la CILA, è necessario il permesso di costruire. L'ha stabilito il Tar Sicilia, con sentenza n. 1497/2018, tornando sull’annosa questione dei titoli abilitativi per gli elementi di arredo degli spazi outdoor.
Tettoia, obbligatorio il permesso di costruire - Nel caso preso in esame, il proprietario di una abitazione aveva realizzato una tettoia nel suo cortile. Il manufatto in sé era smontabile in legno lamellare, ma per poter favorire la sua installazione era stato realizzato un basamento di cemento armato.
La tettoia era inoltre stata dotata di un sistema di smaltimento delle acque piovane, che, andava a finire nella parte comune del cortile situata al confine tra due diverse proprietà.
Il confinante, che si era sentito danneggiato dall’opera, aveva interpellato il Comune, scoprendo così che per la realizzazione della tettoia era stata depositata una Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).
I giudici hanno ricordato che, data la non precarietà della tettoia e l’invasività delle opere idriche, il proprietario avrebbe dovuto richiedere il permesso di costruire.
Senza contare che dal momento che l’opera sorgeva nel centro storico, la Soprintendenza avrebbe dovuto inoltre valutare la compatibilità dell’intervento con il contesto artistico circostante.
Cila, chi si ritiene danneggiato può sollecitare i controlli - Il Tar Sicilia ha spiegato che la Cila non è un provvedimento amministrativo, bensì un atto privato.
Di conseguenza, chi si ritiene danneggiato da un’attività iniziata o realizzata per mezzo di una Cila non può promuovere un’azione di annullamento, ma sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione.
Una volta effettuati i controlli, si verificano due possibilità. Se i lavori sono effettivamente realizzabili con Cila, l’Amministrazione ha solo un potere sanzionatorio nel caso di Cila mancante, incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità.
Se, invece, è stata utilizzata la Cila per opere che invece avrebbero richiesto il permesso di costruire, l'interessato che si ritiene danneggiato può diffidare il Comune, che deve effettuare i controlli e ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

Per poter realizzare una tettoia non basta la CILA, è necessario il permesso di costruire. L'ha stabilito il Tar Sicilia, con sentenza n. 1497/2018, tornando sull’annosa questione dei titoli abilitativi per gli elementi di arredo degli spazi outdoor.
Tettoia, obbligatorio il permesso di costruire - Nel caso preso in esame, il proprietario di una abitazione aveva realizzato una tettoia nel suo cortile. Il manufatto in sé era smontabile in legno lamellare, ma per poter favorire la sua installazione era stato realizzato un basamento di cemento armato.
La tettoia era inoltre stata dotata di un sistema di smaltimento delle acque piovane, che, andava a finire nella parte comune del cortile situata al confine tra due diverse proprietà.
Il confinante, che si era sentito danneggiato dall’opera, aveva interpellato il Comune, scoprendo così che per la realizzazione della tettoia era stata depositata una Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila).
I giudici hanno ricordato che, data la non precarietà della tettoia e l’invasività delle opere idriche, il proprietario avrebbe dovuto richiedere il permesso di costruire.
Senza contare che dal momento che l’opera sorgeva nel centro storico, la Soprintendenza avrebbe dovuto inoltre valutare la compatibilità dell’intervento con il contesto artistico circostante.
Cila, chi si ritiene danneggiato può sollecitare i controlli - Il Tar Sicilia ha spiegato che la Cila non è un provvedimento amministrativo, bensì un atto privato.
Di conseguenza, chi si ritiene danneggiato da un’attività iniziata o realizzata per mezzo di una Cila non può promuovere un’azione di annullamento, ma sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione.
Una volta effettuati i controlli, si verificano due possibilità. Se i lavori sono effettivamente realizzabili con Cila, l’Amministrazione ha solo un potere sanzionatorio nel caso di Cila mancante, incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità.
Se, invece, è stata utilizzata la Cila per opere che invece avrebbero richiesto il permesso di costruire, l'interessato che si ritiene danneggiato può diffidare il Comune, che deve effettuare i controlli e ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.