MEF: Chiarito l'ambito di applicazione dell'Iva al 10% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio (art.1, comma 19 della Legge di Bilancio 2018).

Tra le varie disposizioni contenute all'interno della Legge di Bilancio 2018, ve n'è una particolarmente interessante che fornisce un'interpretazione autentica della norma che disciplina l’aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tra le varie disposizioni contenute all'interno della Legge di Bilancio 2018, ve n'è una particolarmente interessante che fornisce un'interpretazione autentica della norma che disciplina l’aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Su questa - così come su tutti gli altri principali contenuti fiscali del provvedimento - il Ministero delle Finanze ha di recente predisposto un chiarimento, attraverso una scheda di sintesi con cui ha cercato di fare luce una volta per tutte su una delle disposizioni più dibatutte degli ultimi tempi.
Il chiarimento del MEF - La scheda n.7 - Iva su Interventi di recupero del patrimonio edilizio - art.1, comma 19 della legge 205/2017 - fornisce infatti una interpretazione autentica (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello Statuto del contribuente) dell’articolo 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488 del 1999.
L'articolo citato prevede, al comma 1, l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento per le prestazioni aventi per oggetto interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia realizzati su fabbricati a destinazione abitativa, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
Il successivo D.M. 29 dicembre 1999 ha poi individuato i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni, ai quali si applica l'aliquota ridotta del 10 per cento fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.
NB: Cosa sono i beni significativi? Con questa espressione si intendono “ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria dei bagni, impianti di sicurezza”. |
Iva agevolata al 10%: quando e come si calcola - Con la norma di interpretazione autentica, contenuta nella Legge di Bilancio di quest'anno, è stato chiarito che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale. Viene inoltre specificato che il valore dei beni è quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto sia delle materie prime che della manodopera impiegata. Il che presuppone che mai e poi mai possa essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.
Ricordiamo, poi, che le cessioni di beni restano assoggettate all’aliquota Iva ridotta, invece, solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.
ESEMPIO Si ipotizzi, a titolo di esempio, di eseguire lavori di ristrutturazione del bagno di casa per un totale di 3.000 euro:
3.000 - 2.500 = 500. Sul valore residuo degli stessi beni (pari a 2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%. Riepilogando i dati del nostro esempio si avrebbe che:
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Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;
- alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;
- alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
Fattura e ricevuta fiscale corretta - Al fine di poter fruire correttamente del regime aliquota IVA agevolata 10% il contribuente deve verificare che il prestatore d’opera o l’impresa abbiano compilato correttamente la fattura o la ricevuta fiscale. Esse devono riportare correttamente i seguenti elementi:
- valore complessivo della prestazione;
- valore dei beni significativi.