L'ha stabilito il Tribunale di Bologna con l'ordinanza emessa il 3 aprile 2018.
Condòmino moroso? Se non prova lo stato di indigenza, la fornitura d’acqua può essere sospesa. Parola del Tribunale di Bologna che con l’ordinanza emessa il 3 aprile scorso ha deciso di aderire a quella corrente giurisprudenziale che non considera «intangibili» i servizi di acqua e gas a fronte di una perdurante morosità del condòmino.
Il Sole 24 Ore ha analizzato in un lungo e corposo articolo il ragionamento del Tribunale secondo cui non è accettabile il generico riferimento all’articolo art. 32 della Costituzione (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo (...)”) operato dai sostenitori della tesi contraria, dal momento che non solo nel nostro ordinamento non sussiste un obbligo per i condòmini in regola con i pagamenti di assumersi personalmente, a fini solidaristici, l’obbligazione dei condòmini morosi, ma soprattutto perchè, posto che il diritto alla salute resta inviolabile, questo non deve in nessun modo sacrificare i diritti altrui (cioè quelli dei condòmini in regola).
Il caso è nato in seguito a un ricorso d’urgenza (articolo 700 del Codice di procedura civile) di un condominio del bolognese che chiedeva al Tribunale competente l’autorizzazione alla sospensione dei servizi di riscaldamento, acqua calda e fredda e al distacco dell’antenna televisiva centralizzata, di un condòmino moroso.
Dopo un primo diniego del ricorso d’urgenza, il Tribunale di Bologna ha ritenuto che ci fossero i requisiti previsti dall’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione, ovvero la conclamata morosità del condomino e l’esistenza di servizi in condominio suscettibili di godimento separato. Ma soprattutto ha rilevato la mancanza della prova decisiva dello stato di bisogno effettivo in cui verserebbe il condòmino. Il che rendeva inattuabile il Dpcm del 29 agosto 2016 che - facendo specifico riferimento alla fornitura idrica - garantisce agli utenti morosi, una volta dimostrato lo “stato di disagio economico-sociale”, un quantitativo minimo di erogazione del “bene acqua”.
In accoglimento del reclamo, il Tribunale ha pertanto autorizzato il condominio a sospendere i servizi di riscaldamento e acqua, nonché al distacco dell’antenna televisiva centralizzata (per cui proprio non c'erano dubbi sul fatto che lo stesso non rappresentava un servizio essenziale) in danno del proprietario dell’appartamento in condominio.

Il Sole 24 Ore ha analizzato in un lungo e corposo articolo il ragionamento del Tribunale secondo cui non è accettabile il generico riferimento all’articolo art. 32 della Costituzione (“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo (...)”) operato dai sostenitori della tesi contraria, dal momento che non solo nel nostro ordinamento non sussiste un obbligo per i condòmini in regola con i pagamenti di assumersi personalmente, a fini solidaristici, l’obbligazione dei condòmini morosi, ma soprattutto perchè, posto che il diritto alla salute resta inviolabile, questo non deve in nessun modo sacrificare i diritti altrui (cioè quelli dei condòmini in regola).
Il caso è nato in seguito a un ricorso d’urgenza (articolo 700 del Codice di procedura civile) di un condominio del bolognese che chiedeva al Tribunale competente l’autorizzazione alla sospensione dei servizi di riscaldamento, acqua calda e fredda e al distacco dell’antenna televisiva centralizzata, di un condòmino moroso.
Dopo un primo diniego del ricorso d’urgenza, il Tribunale di Bologna ha ritenuto che ci fossero i requisiti previsti dall’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione, ovvero la conclamata morosità del condomino e l’esistenza di servizi in condominio suscettibili di godimento separato. Ma soprattutto ha rilevato la mancanza della prova decisiva dello stato di bisogno effettivo in cui verserebbe il condòmino. Il che rendeva inattuabile il Dpcm del 29 agosto 2016 che - facendo specifico riferimento alla fornitura idrica - garantisce agli utenti morosi, una volta dimostrato lo “stato di disagio economico-sociale”, un quantitativo minimo di erogazione del “bene acqua”.
In accoglimento del reclamo, il Tribunale ha pertanto autorizzato il condominio a sospendere i servizi di riscaldamento e acqua, nonché al distacco dell’antenna televisiva centralizzata (per cui proprio non c'erano dubbi sul fatto che lo stesso non rappresentava un servizio essenziale) in danno del proprietario dell’appartamento in condominio.