
Scade il prossimo 2 luglio il termine ultimo per il versamento del saldo 2017 e per l'acconto 2018 per i contribuenti titolari di redditi da locazione che hanno aderito al regime della cedolare secca al 21%.
La scadenza è stata prorogata di due giorni rispetto al termine ordinario del 30 giugno che, cadendo di sabato, è rinviato al giorno feriale immediatamente successivo.
Per il versamento di saldo 2017 e acconto 2018 della cedolare secca bisognerà seguire le istruzioni messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Di seguito tutte le regole per il versamento di saldo 2017 della cedolare secca sugli affitti e come fare il calcolo di quando è obbligatorio il versamento dell'anticipo 2018 entro la scadenza del 2 luglio.
Cedolare secca: chi deve pagare l'acconto - Il regime della cedolare secca per gli affitti consiste nell’applicazione di un’aliquota sostitutiva, fissa e agevolata che sostituisce Irpef e relative addizionali, imposta di registro, imposta di bollo di 16 euro. Sugli affitti a canone libero si applica un’aliquota del 21%, mentre la legge di Stabilità 2018 ha prorogato l’aliquota del 10% per i contratti a canone concordato anche per il biennio 2018-2019.
Per stabilire chi deve pagare l’acconto della cedolare secca 2018, di importo pari al 95% dell’imposta dovuta per l’anno precedente, bisogna far riferimento a quanto indicato nel rigo RB11 della dichiarazione dei redditi.
L’acconto è dovuto quando il rigo RB11 campo 3 “Totale imposta cedolare secca” supera 51,65 euro. In caso contrario non è necessario versare l’acconto 2018, ma soltanto il saldo 2017, pari dunque al restante 5% della cedolare secca.
L’acconto inoltre non è dovuto nel primo anno di esercizio dell’opzione per la cedolare secca, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per il periodo precedente.
Modalità di versamento cedolare secca 2018 - Nel caso in cui l’importo dell’acconto per la cedolare secca 2018 sia superiore a 51,65 euro, il versamento deve essere effettuato nelle seguenti scadenze e modalità:
- un'unica soluzione entro il 30 novembre 2018 qualora l’importo dovuto sia inferiore a 257,52 euro;
- due rate qualora l’importo dovuto sia superiore a 257,52 euro.
In questo caso peraltro i versamenti andrebbero suddivisi in due scadenze:
- prima rata di acconto entro il 2 luglio 2018 nella misura del 40% del dovuto
- seconda rata di acconto entro il 30 novembre 2018 nella misura del 60%.
Nel caso in cui il contribuente prevedesse un reddito da locazione inferiore, e quindi una minore imposta, gli acconti dovuti possono essere ridotti in proporzione. Ma in dichiarazione dei redditi, rigo RB12, bisogna comunque indicare gli importi dovuti con il “calcolo storico”.
Modalità di versamento con modello F24 - Per quanto riguarda il versamento del saldo 2017 della cedolare secca, la scadenza è in ogni caso fissata al 2 luglio 2018 o al 31 luglio con maggiorazione dello 0,40%.Il saldo 2017 e l’acconto 2018 della cedolare secca devono essere pagati tramite modello F24, sezione Erario, utilizzando i seguenti codici tributo:
- codice tributo 1840: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata;
- codice tributo 1841: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione;
- codice tributo 1842: Cedolare secca locazioni – Saldo.