Niente più plafond di deduzione per le spese di vitto e alloggio. Libere anche le spese di viaggio
Dopo una lunga attesa, il 13 giugno 2017 è stata finalmente pubblicata in Gazzetta la Legge n. 81 del 22 maggio 2017, più nota come "Jobs Act degli autonomi".
Numerose le novità per l’ampio pubblico interessato, alcune di esse riguardano la disciplina relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo con riguardo alla deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente (art. 9) e di vitto e alloggio (art. 8).
Le spese per la formazione, peraltro obbligatoria in molti ordinamenti professionali, sono ora deducibili nei limiti della spesa annua di 10.000,00 Euro e comprendono le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono, inoltre, deducibili entro il limite annuo di 5.000,00 Euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, a condizione che siano erogati da organismi accreditati e gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
Ancora più rilevante è il completamento della riforma relativa alla deducibilità delle spese professionali, vitto e alloggio in testa. Fino al 2016 la deducibilità di tali spese di vitto e alloggio era agganciata ad una percentuale dei proventi professionali, ma con la riforma, dal 1 gennaio 2017, la deduzione delle spese di vitto e alloggio guadagnano la libertà, così come sono libere le spese di viaggio. Sono adesso pienamente deducibili per il lavoratore autonomo tutte le spese di vitto, viaggio e alloggio sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. L’esenzione prescinde, pertanto, dalla circostanza che le spese siano pagate dal committente o dal lavoratore. In secondo luogo, è previsto che sono irrilevanti, non costituendo reddito in natura, anche le spese diverse da vitto, alloggio e trasporto, relative all'esecuzione di un incarico, ma solo a condizione che le spese sostenute direttamente dal committente.
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A cura del Dott. Commercialista STEFANO CANNONI
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